21 Novembre 2024
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Statuto

Associazione Arte in Bottega

TITOLO 2: SCOPI E FINALITA´ -- INIZIATIVE

ART.4. Scopi e finalità.
L´Associazione ha lo scopo e la finalità di salvaguardare, tramandare, promuovere, rivalutare e far conoscere tutte le forme di lavoro manuale, di artigianato artistico e dell´arte in genere, di ogni settore, per consentire il recupero delle competenze empiriche, orali e manuali dei maestri artigiani rimasti e fare in modo che le loro conoscenze non vadano perdute ma possano essere trasmesse, secondo un modello educativo della bottega pre-rinascimentale dove la vera ricchezza del sapere era quella del saper fare, comunicare agli altri e dove non esisteva confine fra l´arte e l´uomo. Sul presupposto che l´arte della lavorazione dell´Alabastro è patrimonio culturale della nostra città e del nostro territorio per il quale Volterra è conosciuta nel mondo. Lo scopo principale dell´Associazione è quello di avvicinare e inserire i giovani per tramandare e salvare quelle forme di espressione artistica e la manualità che ha una tradizione secolare e che vanno scomparendo non solo in Italia ma in tutti quei paesi del mondo che hanno un´antica storia di arte e cultura nel rispetto delle tradizioni. L´Associazione ha anche lo scopo di tutelare l´ambiente dove opera, utilizzando materiali e sostanze consentite dalle vigenti leggi in materia.

ART 5. Iniziative.
L´Associazione potrà intraprendere tutte quelle iniziative che vadano a sostenere gli scopi e le finalità dell´Associazione medesima. Potrà organizzare e partecipare a mostre di particolare interesse artistico e commerciale, potrà promuovere incontri, dibattiti e convegni. Pu˜ partecipare e promuovere attività didattica con corsi specifici sulle antiche tecniche di lavorazione e sulla nuova tecnologia rivolta in particolare modo ai giovani. Potrà predisporre forme di pubblicità sia telematica sia cartacea e la divulgazione di materiale conoscitivo sulle tecniche di lavorazione manuale e sulla conoscenza delle materie prime di particolare interesse storico e culturale. Pu˜ partecipare a iniziative messe in atto da società, enti o istituzioni che tendano a valorizzare tutte quelle forme di attività legate alla manualità e che vadano a sostenere gli scopi e le finalità dell´Associazione medesima. Inoltre potrà acquistare un immobile da destinare a sede.

TITOLO 3: SOCI ORDINARI -- PATRIMONIO SOCIALE -- SOCI SOSTENITORI

ART. 6. Soci Ordinari.
Potranno essere soci ordinari dell´Associazione, previa richiesta scritta, tutti coloro che operano nel settore dell´artigianato, dell´artigianato artistico-creativo e dell´arte in genere, che abbiano, come requisiti essenziali, una spiccata creatività e manualità legata anche alle antiche tradizioni della bottega artigianale dove prevaleva l´arte del saper fare. Che siano inscritti alla Camera di Commercio e dell´Artigianato oppure all´albo professionale degli artisti o ad una delle categorie previste dalle leggi in materia, con la partita IVA. Nella propria bottega-laboratorio i soci dovranno saper dimostrare che la loro attività è prevalentemente manuale coadiuvato da una semplice e modesta attrezzatura di base e che in ogni modo sia di supporto per una ricerca tecnologica, nel rispetto dell´ambiente, secondo le tradizioni dell´artigianato e che serva esclusivamente a migliorare le proprie condizioni di lavoro. Potranno esporre e commercializzare, prevalentemente, le proprie creazioni e ricercare tutte le forme idonee per evidenziare e pubblicizzare la propria attività creativa. A tale proposito sarà nominata, dal consiglio, una commissione specifica che verifichi, a insindacabile giudizio, il rispetto dei requisiti essenziali richiesti.Tutti i soci pagheranno una quota associativa annuale stabilita dall´assemblea.
ART. 7 Patrimonio Sociale.
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative annuali e da tutti i contributi che l´Associazione riceverà da enti, società e istituzioni.
ART. 8. Soci Sostenitori.
Potrà fare parte dei soci sostenitori il locale Istituto Statale d´Arte il quale ha formato nel tempo i maestri artigiani del nostro territorio, inoltre, insieme all´Istituto d´Arte, tutte quelle associazioni, società, enti, istituzioni cittadine, provinciali, regionali, della Comunità Europea e internazionali che condivideranno gli scopi dell´Associazione medesima e interverranno a sostegno delle varie iniziative che l´Associazione promuoverà per mantenere e far conoscere le tradizioni, la cultura e la storia del proprio territorio. Potranno divenire soci sostenitori anche coloro che svolgono attività commerciali che si obbligheranno ad esporre in adeguati spazi e commercializzare i manufatti dei maestri artigiani e degli artisti dell´associazione medesima.

TITOLO 4¡ ORGANI DELL´ASSOCIAZIONE: ASSEMBLEA DEI SOCI -- IL CONSIGLIO -- IL PRESIDENTE -- IL CASSIERE

ART. 9. Assemblea dei soci.
L´Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta l´anno per l´approvazione del bilancio dell´Associazione e per stabilire l´importo annuale della quota associativa, inoltre si riunisce in forma straordinaria ogni qual volta ve nÈ sia la necessità. E´ convocata dal presidente o qualora ne faccia richiesta un 1/3 dei soci. Sarà valida in prima convocazione con almeno la metà dei soci, qualora non sussista detta condizione, trascorsi trenta minuti dalla convocazione medesima, si provvederà a passare in seconda convocazione e avrà validità con qualsiasi numero di intervenuti. E´ presieduta dal presidente in carica o dal suo vice. I compiti dell´assemblea sono l´approvazione del bilancio, l´elezione del consiglio, del presidente e del cassiere che avrà anche la funzione di segretario. La carica del presidente potrebbe essere ricoperta da uno dei soci ordinari oppure ricercato fra le personalità locali che abbiano i requisiti e la conoscenza delle attività manuali, sull´artigianato artistico-creativo, sull´arte in genere e che sia disponibile a ricoprire detta carica. Le deliberazioni dell´assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l´atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell´Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10. Il Consiglio.
Il consiglio rimane in carica per anni tre, sarà composto da sette membri di cui cinque soci ordinari più il cassiere con le funzioni di segretario del consiglio e sarà presieduto dal presidente in carica. Il compito del consiglio sarà dare gli indirizzi per mezzo dei quali perseguire gli scopi e le finalità dell´Associazione, programmare, prendere iniziative e nominare la commissione per la verifica dei requisiti essenziali di ammissione dei soci. Fra i componenti del consiglio sarà eletto un vice presidente il quale sostituirà il presidente tutte le volte che esso sarà assente per motivi annunciati e qualora ne sia fatta richiesta dal presidente medesimo.

ART 11. Il Presidente.
Il presidente sarà eletto dall´assemblea e rimane in carica per anni tre e sarà il legale rappresentante dell´Associazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio formulando l´ordine del giorno e comunque ha l´obbligo di inserire nell´ordine del giorno argomenti che siano richiesti da almeno 1/3 dei membri del consiglio. Tiene i rapporti con le varie istituzioni locali, provinciali, regionali, della Comunità Europea e Internazionali, Il presidente ha la firma congiunta con il cassiere per i vari pagamenti.

ART 12. Il Cassiere.
Il cassiere sarà eletto dall´assemblea ed è preposto alla gestione della cassa, prepara, in accordo con il consiglio, il bilancio preventivo e definitivo dell´Associazione. Inoltre avrà la firma congiunta con il presidente per i pagamenti. Il cassiere avrà anche l´incarico di segretario e dovrà redigere il verbale delle riunioni del consiglio.

TITOLO 5: CESSAZIONE DELL´ATTIVITA´

ART. 13. Cessazione dell´attività.
Nell´eventualità che l´Associazione si sciolga prima dei cinquanta anni previsti, dopo aver rispettato quanto previsto al Titolo 4¡ Art. 9 "Assemblea dei soci", tutto il materiale realizzato da detta Associazione, di sua proprietà, non sarà ripartito fra soci, ma sarà consegnato all´Amministrazione Comunale di Volterra la quale provvederà a custodirlo ed eventualmente a consegnarlo ad un´altra associazione cittadina che persegua fini analoghi a quelli espressi in detto statuto. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile.

TITOLO 1: COSTITUZIONE -- SEDE -- DURATA

ART. 1. Costituzione.
Tra un gruppo di maestri artigiani e artisti si è costituita a Volterra un´Associazione denominata "ARTE IN BOTTEGA" la quale è senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale.

ART. 2. Sede.
L´Associazione ha sede legale in Volterra presso gli uffici del comune di Volterra in via dei Sarti n° 15.

ART. 3. Durata.
La durata dell´Associazione è prevista per anni cinquanta e si rinnoverà tacitamente di altri cinquanta anni alla scadenza del 31 dicembre 2052, salvo che non intervengano cause da scioglimento previste dall´art 12.

Regolamento interno dell´associazione

Leaning Tower of Pisa in alabaster
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